TAR. Non può negarsi l’accesso agli atti per la mera opposizione del controinteressato

(sf) Un cittadino, in qualità di proprietario confinante, ha chiesto al comune che gli venisse consentito l’accesso alla documentazione relativa al progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, alla successiva S.C.I.A. e relativo progetto di variante in corso d’opera, al fine di tutelare i propri diritti dominicali, siccome esposti a pregiudizio a seguito degli interventi edilizi oggetto di assenso da parte dell’amministrazione comunale.

In risposta all’istanza, il comune ha negato l’accesso ai documenti in ragione della opposizione formulata dalla controinteressata sig.ra Marchio Maria Cristina, nonché del decorso del tempo che non avrebbe consentito l’opposizione al provvedimento, oltre che in ragione della pendenza di un procedimento penale sul procedimento di cui si chiede l’accesso agli atti.

 

Il Tar accoglie il ricorso (757/2018)  avverso il diniego affermando che non vi è dubbio che il controinteressato non abbia il potere di inibire l’ostensione dei titoli edilizi, sicché il fatto in sé della sua “ferma opposizione” non è circostanza che possa assumere autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di accesso agli atti, essendo comunque onerata l’amministrazione dell’obbligo di valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente.

Nella specie, peraltro, il ricorrente era sicuramente legittimato all’accesso in qualità di proprietario confinante all’immobile interessato dall’attività edilizia assentita dall’amministrazione comunale, avendo il medesimo esplicitamente fatto riferimento all’esigenza di tutelare la propria posizione soggettiva, ciò che vale a radicare una posizione di interesse, che non può essere sindacata dal giudice amministrativo sotto il profilo della individuazione e della valutazione degli strumenti di tutela potenzialmente attivabili e della relativa tempestività: “Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa. Ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio” (TAR Palermo, Sez. I, 15.01.2016 n. 125).

Quanto poi al fatto che gli interventi edilizi in questione siano oggetto di una indagine penale, si osserva che detta circostanza, cui fa riferimento la difesa del comune, è estranea al fuoco motivazionale del provvedimento di diniego e comunque non impedisce l’ostensione dei documenti, dal momento che non vi è prova che il comune abbia perso la disponibilità degli atti oggetto dell’istanza di accesso: “L’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso” (TAR Catania, Sez. III, 1 febbraio 2017 n. 229).

 

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