(sf) Una società, titolare di una concessione demaniale, nell’esercizio delle facoltà di utilizzo e sfruttamento della stessa concessione, presenta al Comune una DUAP per lo svolgimento di un’attività produttiva commerciale di vendita al dettaglio nel settore non alimentare in alcuni chioschi, non ancorati né infissi al suolo, totalmente temporanei e amovibili, per una durata inferiore a 180 giorni (nello specifico dal 15 giugno 2016 al 30 agosto 2016), oltre ai periodi di montaggio e smontaggio per complessivi ulteriori 60 giorni.
L’amministrazione comunale ha rigettato la richiesta di inizio e prosecuzione dell’attività ritenendo che “le opere proposte non sono compatibili con le prescrizioni del R.E. e la normativa edilizio-urbanistica vigente” e affermando che non si tratterebbe di “opere precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee”, trattandosi di un intervento riproposto (con mera variante nominativa) per il 4° anno consecutivo, si tratterebbe di una vera e propria attività stagionale soggetta al regime giuridico del permesso di costruire, nella specie non assentibile per la classificazione di zona H2.
L’elemento centrale della tesi comunale risiede, dunque, nel rilievo che la reiterata installazione delle strutture strumentali all’iniziativa imprenditoriale della ricorrente le collocherebbe, secondo i canoni delineati dalla giurisprudenza amministrativa, al di fuori delle opere precarie e temporanee consentite in zona H2, assimilandole in toto alle strutture stagionali e alla conseguente disciplina urbanistica, non essendo sufficiente ai fini invocati dalla ricorrente il fatto che si tratti di manufatti smontabili e non ancorati al suolo con pliche di cemento.
Quel che assumerebbe rilevanza decisiva, infatti, sempre nell’assunto comunale, è il rilievo che dette strutture vengano ciclicamente e periodicamente installate per essere poi rimosse al termine della stagione risultando dunque finalizzate a soddisfare esigenze sostanzialmente permanenti.
A giudizio del Tribunale (sentenza in fondo alla pagina) l’argomento non è decisivo.
Si afferma, infatti nella sentenza che “va preliminarmente considerato che la concessione demaniale di cui è titolare la ricorrente ben consente lo sfruttamento commerciale delle aree in essa comprese, fermo restando, ovviamente, il rispetto della relativa disciplina urbanistica.
In tale contesto l’iniziativa proposta dalla società Porto Cervo Marina srl rappresenta una sorta di evento estivo finalizzato allo sfruttamento del flusso turistico particolarmente intenso nel compendio esteso della costa Smeralda che presenta, dunque, connotati di estrema variabilità nel suo svolgimento, restando collegato – essenzialmente – a valutazioni di convenienza imprenditoriale.
Orbene, ritiene il Collegio che la valutazione dell’incidenza urbanistica complessiva di tale evento non possa prescindere da alcuni rilievi.
Detto rilievo, invero, depotenzia notevolmente i perseguiti obiettivi di tutela del paesaggio, rispetto ai quali l’interesse economico della ricorrente dovrebbe recedere, più volte evidenziati dalla difesa comunale nelle memorie depositate.
In secondo luogo quello della previsione del pieno e completo ripristino dell’area alla scadenza dell’arco temporale di svolgimento della manifestazione, come del resto puntualmente avvenuto negli anni in cui la stessa ha già avuto luogo senza che sia mai stata segnalato alcun inadempimento in proposito da parte della ricorrente.
In terzo luogo, non va sottaciuto, in una situazione di “confine” tra quanto consentito e quanto precluso dalla normativa vigente, che la valutazione di un’iniziativa imprenditoriale come quella in esame, fonte di non irrilevanti ricadute anche in termini occupazionali, dev’essere rapportata con particolare attenzione ai valori tutelati dalla normativa urbanistica vigente (nella specie tutela paesaggistica di un’area non sottoposta a vincolo), così da evitare divieti o prescrizioni del tutto inutili in relazione alla tutela di detti valori che possano rivelarsi dannosi sul versante di altri interessi pubblici di particolare rilevanza generale (economico/occupazionale)”.
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