(Daniela Lo Piccolo) La Corte di cassazione ha affrontato il caso di mutamento di mansioni effettuato da un Comune nei confronti di un dipendente a fronte di un caso di dichiarata incompatibilità ambientale. In particolare l’amministrazione comunale aveva disposto il trasferimento di un istruttore di vigilanza dal servizio di polizia giudiziaria a quello del controllo del traffico e della mobilità.
I giudici di prime cure hanno ravvisato in tale istituto, l’ espressione di una potestà ampiamente discrezionale del datore di lavoro in ordine ai fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, valutazione suscettibile di sindacato del giudice solo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e dell’eventuale travisamento dei suoi presupposti.
In conclusione, pertanto, deve ravvisarsi la legittimità del trasferimento nel caso in cui la PA, con congrua motivazione, evidenzi la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione indotta dal comportamento del dipendente e la sua permanenza nella stessa sede di lavoro.
Avverso la sentenza negativa della Corte territoriale, il dipendente, che evidenzia il carattere ritorsivo e discriminatorio del provvedimento del mutamento di mansioni effettuato dall’Ente, avanza ricorso in Cassazione e, precisa come vi sia stata violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte di Appello omesso di considerare che, in caso di mutamento di mansioni, ai fini del rispetto dell’equivalenza richiesta dall’art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera conservazione della posizione gerarchica acquisita in servizio, occorrendo che le nuove mansioni siano tali da salvaguardare il livello professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto.
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 2143 considera il ricorso del lavoratore infondato per le seguenti rilevanti motivazioni.
• L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’articolo 32, comma 4, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, (abrogato dal d.lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 43, quinto comma) prevedeva che “il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell’impiegato in una sede nuoce al prestigio dell’ufficio.” L’istituto è ora riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c..;
• La sua adozione è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede. Trattasi di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari;
• il controllo da parte del giudice non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Precisato quanto sopra, i giudici di Palazzo Cavour ribadiscono come la nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro..
Ritornando al caso oggetto di ricorso da parte del ricorrente, risulta che lo stesso venne assegnato, in seguito al trasferimento, a mansioni corrispondenti ad una posizione organizzativa riconducibile alla sua categoria di inquadramento contrattuale, escludendo per tale verso che si sia attuata una violazione dell’art.52, D.lgs. n.165/2001.
Questa sentenza evidenzia un ampio potere discrezionale della PA nell’adibire il dipendente a mansioni equivalenti, ossia all’interno del profilo professionale rintracciabile nella classificazione del personale degli enti locali inserita nel CCNL 31 marzo 1999, con il solo limite che, il citato mutamento di mansioni, non comporti sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, ossia in caso di sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, in quanto vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonché Cass. n. 687 del 2014).
3,807 total views, 1 views today