Canile senza soldi? Vietato al Sindaco rimettere in libertà i cani randagi

(Amedeo Di Filippo) Illegittima l’ordinanza con cui il sindaco rimette in libertà di cani randagi, o ne dispone la soppressione se pericolosi, per asserite indisponibilità finanziarie. Lo stabilisce il Tar Puglia con la sentenza 20 febbraio 2017, n. 164.

Il fatto

La Lega nazionale per la difesa del cane ha impugnato l’ordinanza con cui un Sindaco ha deciso di reimmettere sul territorio comunale, o sopprimere se pericolosi, alcuni cani custoditi in un canile-rifugio, rilevando il contrasto con la normativa nazionale e regionale che in nessun caso consentirebbe l’abbandono dei cani senza padrone appartenenti al Comune nel cui territorio si trovano ma ne prevede il ricovero in canili sanitari.

Nel caso di specie, il Comune aveva deciso di affidare i cani ad una struttura convenzionata e poi, non perché abbia deciso di dare una loro una diversa sistemazione, ma per asserite indisponibilità finanziarie, ha stabilito di reinserirli nel territorio.

(Non) liberate i cani

Il Tar Puglia rileva la fondatezza del ricorso e annulla l’ordinanza. Questa, infatti, prevede di liberare dei cani da anni ospiti del rifugio, comportando l’abbandono degli animali, fino ad allora vissuti in stato di custodia e controllo, ad una condizione di pericolo per sé stessi e per la collettività. Rileva anche il difetto di istruttoria, in quanto nella motivazione del provvedimento non sono enunciate le ragioni per le quali il Sindaco ha adottato una decisione opposta al motivato parere contrario del Dirigente del servizio veterinario.

Né può essere invocata la norma di legge regionale che consente ai Comuni di reintrodurre nel territorio i cani che vivono in una condizione di randagismo, dopo averli sottoposti agli interventi di profilassi e sterilizzazione. Nel caso di specie si tratta di animali che il Comune aveva deciso di ricoverare in una struttura convenzionata nella quale sono rimasti per anni.

Ne consegue che, ove i cani fossero liberati nel territorio comunale, tornerebbero ad un habitat non consueto al quale potrebbero non adattarsi, avendo perso, o mai acquisito, il comportamento da randagi.

testo della sentenza

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