quando il tecnico comunale non risponde di incidenti nei cantieri stradali

(SF) Il caso che prendiamo in esame (Cass. 8081/2017) torna su uno degli aspetti maggiormente controversi: la responsabilità dell’Amministrazione comunale (e del responsabile del procedimento, in particolar modo) per incidenti accorsi nelle zone di cantiere, in occasione di manutenzioni che avvengono sul manto stradale, quindi soggette a passaggio di autovetture di privati esterni al cantiere stesso.

In questo caso si tratta di una persona che transitando in orario notturno e a velocità sostenuta, perdeva il controllo dell’autovettura e andava ad urtare frontalmente contro una vettura proveniente da direzione opposta.

Dagli accertamenti si rileva che il sinistro è stato causato dalla presenza sul manto stradale di ghiaia e di un avvallamento non visibile, in quanto ricoperto d’acqua e non segnalato, oltre che dalla velocità dell’auto, non conforme alle condizioni atmosferiche.

Al riguardo, in primo grado, vengono individuate le responsabilità, sia del tecnico comunale, sia del direttore tecnico responsabile dell’impresa che effettuava i lavori sul manto stradale. In particolare a quest’ultimo, si rimprovera di non essersi attivato, nonostante le ripetute sollecitazioni del Comune (ente proprietario della strada), a lui personalmente indirizzate, per il ripristino della sede stradale, in violazione degli specifici obblighi contrattuali a carico dell’impresa, in ragione del capitolato d’appalto ancora in essere. Al tecnico comunale, quale responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e dell’Ufficio Manutenzione del Comune, si rimprovera, invece, l’omesso approntamento di segnaletica adeguata e di un opportuno restringimento della carreggiata.

A giudizio della Corte è inammissibile affermare che nella specie vi siano state due condotte colpose sopravvenute, sufficienti a determinare l’evento, individuate, da un lato con quella del Comune che non rispetta l’obbligo di segnalazione del pericolo e non chiude alla circolazione la strada, e dall’altro con l’andatura veloce oltre ogni previsione ed il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, in quanto, in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui che inoltre, pur essendo possibile che la causa sopravvenuta si riferisca non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, quest’ultimo deve essere caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Inoltre, dalle indagini emerge inequivocabilmente che, al momento del sinistro, quel tratto di strada era ancora ricompreso nell’area di cantiere di cui ai lavori appaltati dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale e come tale sottoposto al controllo diretto della ditta appaltatrice, la quale aveva anche specifici obblighi, ai sensi del capitolato d’appalto, di provvedere agli impianti di segnaletica di cantiere e di transitabilità sulla strada per garantire la sicurezza della circolazione stradale (artt. 18 bis e 18 ter). Rispetto a tale situazione – al di là della questione attinente alla configurabilità di una autonoma posizione di garanzia del Comune quale Ente proprietario della strada

A giudizio della Corte l’addebito mosso al tecnico comunale dai giudici dì merito implica che questi avrebbe dovuto costantemente verificare la presenza sul luogo del sinistro della segnaletica occorrente per segnalare il rischio sotteso alle cattive condizioni della strada, determinate dai lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice. Ma un simile comportamento, non era concretamente esigibile e viene ribadito che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. L’individuazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento e se essa costituisca espressione di una violazione di una regola cautelare, ma anche se l’autore potesse prevedere, con giudizio ex ante, quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.

[articolo pubblicato per conto di Westminster nel portale www.marcoaurelio.comune.roma.it)

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