Si esprime in tal senso il Consiglio di Stato (link alla sentenza in fondo alla pagina) esaminando il caso di cittadini che, dopo avere prodotto istanza per il condono, hanno effettuato ulteriori modifiche, in ragione delle quali il Comune decide di negare il condono richiesto, in quanto l’immobile risulterebbe difforme rispetto al progetto originariamente presentato.
Il TAR, in prima istanza, aveva confermato la decisione del Comune ritenendo che “gli interventi aggiuntivi eseguiti, da valutare unitariamente, abbiano determinato «un radicale stravolgimento del fabbricato oggetto del condono”.
I giudici di Palazzo Spada, invece che, “in mancanza di una espressa norma di divieto, la realizzazione di detti interventi non può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo verificare se essi hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono impedendo all’amministrazione di valutare, per la diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono.”
L’amministrazione comunale, pertanto, a giudizio del CDS, “dovrà, da un lato, verificare se sussistono i presupposti per il condono delle opere “originariamente” realizzate, dall’altro, accertare la natura degli interventi successivi posti in essere dagli appellanti ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge.”
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