In base all’articolo 2051 del Codice civile, i Comuni sono responsabili dei danni causati ai veicoli e ai guidatori dai dossi, se non adeguatamente segnalati nei centri abitati. Questa la linea seguita dal Tribunale di Milano, che ha condannato il Comune di Pregnana Milanese. L’impresa che ha costruito il dosso, realizzato in conformità alle direttive tecniche del Comune, non risponde dei danni causati. Così dice la sentenza 10284 del 2 agosto 2014, depositata in data il 19 agosto. Per la precisione, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello, ha condannato il Comune di Pregnana Milanese a risarcire i danni patiti da un cittadino alla propria auto a seguito dell’impatto di questa con un dosso. Assolta l’impresa appaltatrice che si era occupata dei lavori.
CHI PROVA CHE COSA – L’applicazione dell’articolo 2043 del Codice civile, ricorda il Tribunale, fa sì che sarebbe il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o la disconnessione rappresenta un pericolo occulto, ed è quindi assolutamente invisibile e imprevedibile. Ma l’applicazione dell’articolo 2051 consente un’inversione della prova: il Comune è obbligato a custodire le strade con la conseguenza che sarebbe responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio, e salva la prova da parte sua del caso fortuito. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 3651 del 20 febbraio 2006. Il Tribunale ha seguito questa seconda linea: i Comuni rispondono dei danni provocati dai dossi realizzati in assenza di un’apposita segnalazione, dovendosi affermare in presenza di determinate circostanze una presunzione di responsabilità. Il Comune, soprattutto, non ha provato il caso fortuito, ossia non ha dimostrato di aver fatto il massimo, tutto il possibile, per evitare il sinistro. Inoltre, i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (Cassazione, 1691/2009). Per arrivare a una simile decisione, serve un’indagine approfondita condotta dal magistrato con riferimento al caso singolo, che tenga conto fra l’altro delle caratteristiche della strada.
UN ARTICOLO PREVALE SULL’ALTRO – È una sentenza favorevole agli automobilisti. Da tempo la Cassazione si è incamminata in un percorso che, piano piano, ha portato a riconoscere in capo agli enti proprietari di strade la responsabilità in base all’articolo 2051 del Codice civile, invece che quella secondo l’articolo 2043. Questo comporta un’inversione dell’onere della prova. Il danneggiato, per l’articolo 2697 del Codice civile, deve allegare e provare che quel giorno, a quell’ora, percorreva la strada dissestata. Deve inoltre allegare (ma non provare) che la strada presentava un pericolo tale da procurare il danno. E ancora: deve allegare e provare il nesso di causalità tra pericolo e danno, quantificando i danni. Spetta invece all’ente proprietario della strada provare che il fatto si è verificato per caso fortuito.
articolo interamente tratto da www.sicurauto.it
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