Garante privacy: si può negare l’accesso civico per dati personali ostensibili in caso di interesse specifico

(sf) Un Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di un’Agenzia di tutela della salute ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di una istanza di accesso civico avente a oggetto «l’elenco degli esercizi commerciali che hanno ricevuto sanzioni amministrative per aver violato le norme sull’igiene e la sicurezza alimentare”, richiedendo, inoltre il rilascio dei dati in formato aperto e preferibilmente processabile».

La richiesta di parere scaturisce dalla richiesta di riesame in quanto i responsabili dei servizi competenti per i dati richiesti «fornivano riscontro alla richiesta ed in particolare trasmettevano i files contenenti i dati, omettendo, così come previsto dall’art. 5 bis c. 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 33/2013, i nominativi dei soggetti sanzionati, a tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali».

Con il parere n. 58 del 16 febbraio 2017 (link in basso) il Garante afferma che “ferme restando tutte le altre valutazioni che non sono di competenza del Garante, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, il soggetto destinatario dell’istanza di accesso civico, considerando peraltro che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), è tenuto a verificare se l’accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5-bis, comma 1, lett. a)), seguendo, a tal fine, le indicazioni già fornite nelle Linee guida dell’ANAC, adottate d’intesa con il Garante, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

“In tal senso, con riferimento al caso in esame l’ente destinatario dell’istanza deve valutare «se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali [come tali riferiti alle sole persone fisiche, eventualmente contenuti nei documenti oggetto della domanda di accesso]. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato» (Linee guida, par. 8, nonché art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).”

E conclude con un’affermazione che assume un rilievo importante: “Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato eventualmente negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili laddove l’istante dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

testo del parere

 3,049 total views,  1 views today

18Shares

Lascia un commento