(Tommaso Buono) Importante sentenza della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia (deliberazione 219/2015) relativa agli esiti del controllo sul rendiconto 2013 di un Comune bresciano sui mille abitanti, il cui riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto dai singoli responsabili delle entrate, in quanto nella struttura del Comune è presente un singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del sindaco.
La Corte dei Conti afferma il principio che non è conforme all’ordinamento vigente che il sindaco possa assumere su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Con questa sentenza la Corte dei Conti evidenzia che, ai sensi degli articoli 153 e 228 del Tuel, l’operazione di riaccertamento dei residui attivi deve essere compiuta dall’organo individuato dal Tuel ovverossia dal preposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività richiesta.
La carenza in organico di un responsabile del servizio finanziario, infatti, non giustifica la mancata adozione del principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale.
La sentenza della Corte dei Conti lombarda afferma che il riaccertamento dei residui attivi non è avvenuto in conformità agli articoli 153 e 228 del TUEL in quanto non è stato effettuato dal responsabile del servizio finanziario bensì dal responsabile unico nella persona del sindaco.
La sentenza costituisce, pertanto, un monito importante per quei comuni che, in ossequio all’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, hanno attribuito al Sindaco anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario.
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