Un Comune friulano ricorre al TAR per l’annullamento del provvedimento che dispone la chiusura di alcuni uffici postali e (in prima istanza) ottiene ragione.
I giudici, in particolare rilevano che “non è stata svolta un’adeguata istruttoria, né si è spiegato il motivo di interesse pubblico di un decisione che, nel caso concreto, danneggia la collettività”. Peraltro, si aggiunge, “di fronte a situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell’area i criteri dell’economicità non possono essere assunti a dato assoluto”, quindi, “la riduzione degli uffici postali non può seguire una logica meramente economica”.
In ordine alla legittimazione del Comune, il TAR afferma che “il Comune quale espressione della collettività ha un evidente interesse a che il servizio postale venga svolto nell’intero territorio comunale in modo consono alle esigenze dei cittadini”.
Tuttavia, in chiusura il tribunale “non sostiene affatto che i due uffici postali in questione non potessero legalmente essere soppressi, ma che ciò doveva eventualmente avvenire previa comparazione dei vari interessi, compresi quelli evidenziati dal comune nel suo ricorso”
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