(Amedeo Di Filippo) La permanenza in carica del nucleo di valutazione non può essere collegata alla durata del mandato del sindaco e la relativa nomina è di competenza del consiglio comunale. Lo afferma il Tar Campania nella sentenza 23 aprile 2015, n. 2347, con la quale pronuncia l’illegittimità di una norma regolamentare che prevede l’automatica decadenza del nucleo di valutazione in caso di fine mandato amministrativo.
La vicenda
Il ricorso è stato proposto da una componente del nucleo di valutazione di un Comune del Napoletano, nominata tale per tre anni sulla base di una norma regolamentare cambiata in corso di incarico dalla nuova amministrazione nel frattempo succeduta, con la previsione dell’automatica decadenza alla fine del mandato. Norma che, in base alla disciplina transitoria, è stata applicata anche ai componenti nominati secondo la disciplina previgente.
La ricorrente impugna la deliberazione che ha modificato il regolamento e il decreto con il quale il sindaco, ritenendo decaduto il nucleo precedente, ha nominato i componenti del nuovo.
La questione competenza
Fondato, secondo il Tar Campania, il ricorso. A sostegno delle proprie tesi, i giudici rispolverano la precedente sentenza n. 1510 del 2012, con cui hanno sostenuto che, in base all’ordinamento degli enti locali, è il consiglio comunale l’organo d’indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale e che conseguentemente, in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 42, comma 1, del TUEL, deve ritenersi spettare all’organo consiliare e non al sindaco la competenza alla nomina del nucleo di valutazione.
Un problema di non poco conto, quello riproposto dal Tar campano, se è vero che sulla questione si è espressa anche la Civit – ora Anac – con la delibera n. 21 del 23 ottobre 2012, intervenuta proprio per demolire le tesi proposte dalla suddetta sentenza, depositata il 28 marzo 2012.
La Commissione ha proposto una lettura comparata delle norme di riferimento. Quelle del TUEL, che individua quali organi di governo non solo il consiglio ma anche la giunta e il sindaco, ai quali parimenti è attribuita l’attività di indirizzo politico–amministrativo (art. 36); che limita la competenza consiliare ad alcuni atti fondamentali (art. 42, comma 1); che indica il sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione e rappresentante dell’ente, con potere di nomina (art. 50).
Quelle della L. delega n. 15/2009, che ha indicato tra i principi e criteri di delega che debbano essere i sindaci a nominare i componenti degli OIV (art. 4, comma 2, lett. g); per finire con quelle del D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui l’organismo è nominato dall’organo di indirizzo politico–amministrativo (art. 14, comma 3).
La concatenazione logica e sistematica della normativa sopra riportata è stata sufficiente alla Civit per incardinare nel sindaco la competenza alla nomina dell’OIV.
Il Tar Campania ora torna alla carica, ribadendo il vecchio (e isolato) convincimento della competenza consiliare, ma non vi dà seguito in misura chiara, nel senso che gli atti impugnati vengono demoliti per eccesso di potere e non per violazione di legge.
Niente spoils system
Illegittimi per i giudici campani sono i provvedimenti che hanno troncato anzi tempo l’incarico del membro in carica al momento del cambio di amministrazione, a ragione del fatto che tale procedura si pone in contrasto con la funzione di “piena autonomia” che l’ordinamento giuridico riconosce all’organismo di valutazione.
Questo, infatti, “non può essere qualificato come mero organo fiduciario del Sindaco, né può conseguentemente ammettersi che la cessazione del mandato di quest’ultimo determini ipso facto la decadenza dei componenti del predetto organo di controllo interno”.
La fonte legittimante è l’art. 50 del TUEL, che conferisce al primo cittadino il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali. Purtuttavia, il Tar partenopeo non pare abbandoni la teoria della competenza consiliare, posto che ancora insiste sulla “disposizione regolamentare priva di copertura legislativa”, con riferimento a quella che ne attribuisce competenza al sindaco, e di implicita limitazione della autonomia gestionale dei dirigenti rispetto all’organo politico di vertice, “nel quale verrebbero a convergere il potere di nomina dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e il potere di nomina dei componenti dell’organo istituzionalmente deputato a valutare l’operato dei dipendenti titolari di funzioni gestionali”.
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