Danno ambientale: ai Comuni può essere riconosciuto il danno all’immagine

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36444/2019 (link in fondo alla pagina) esamina, tra l’altro, la richiesta di un Comune al risarcimento del danno dovuto alla emissione di sostanze nocive e trasporto illecito di rifiuti conseguenti al comportamento illecito di dipendenti con il concorso di ditte esterne.

Al riguardo, oltre a esaminare la fondatezza delle responsabilità, la Corte Suprema afferma che “la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente, spetta soltanto allo Stato e per esso al Ministro dell’Ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, da essi subito, diverso da quello ambientale (Sez. 3, n. 4101 5 del 21/10/2010, Gravina, Rv. 248707)

Tale principio è stato più recentemente ribadito, affermando che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 349 del 1986, derivante dall’entrata in vigore dell’art. 318, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva

Per i fatti, verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa e pertanto nella conseguente vigenza di quella preesistente, deve continuare ad applicarsi l’art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986 (Sez. 3, n. 911 del 10/10/2017 (dep. 2018), Oliva e altro, Rv. 272499, non massimata sul punto, con richiami ai precedenti. V. anche Sez. 3, n. 6727 del 22/11/2017 (dep. 2018), Serra, non massimata).

In particolare, è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno all’immagine “rappresentato dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca”

link alla decisione

 4,598 total views,  1 views today

0Shares