La Corte Suprema esamina il ricorso di un dipendente a cui è stata comminata la sanzione del licenziamento “per essersi intrattenuto in due occasioni assieme ad altri ben oltre l’orario di pranzo previsto, lasciando al contempo incustodita la posta assegnatagli ed il mezzo in dotazione. Il tutto senza aver completato il suo lavoro per non avere consegnato due plichi”.
La difesa del dipendente ha ritenuto che la sanzione fosse ingiusta e che in questo caso dovesse ricorrersi a una sanzione conservativa, in quanto il fatto contestato e accertato non è espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro.
I giudici, invece hanno ritenuto quel comportamento addebitato connotato da maggiore gravità poiché: “è stato posto in essere assieme ad altri dipendenti ed è stato notato dalla collettività al punto che risulta anche presentato un esposto contro il malfunzionamento del servizio dagli abitanti della zona interessata da cui poi erano scaturite le indagini; nel corso del tempo speso a pranzo oltre la pausa concessa il dipendente avrebbe ben potuto completare le ricerche utili a consegnare i plichi rimasti inevasi; peraltro, risulta che quel dipendente era solito a intrattenersi presso il ristorante e aveva lasciato in quelle occasioni del tutto incustodito il mezzo aziendale”.
Tali elementi di fatto apprezzati dalla Corte territoriale, sono certamente idonei ad escludere la riconduzione degli addebiti così come accertati dal giudice di merito alla più generale previsione di abituale negligenza o di abituale inosservanza degli obblighi di servizio punibili con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva.
La Corte Suprema, nel respingere il ricorso del dipendente, richiama quanto affermato dalla Corte di Appello che si è anche fatta carico di motivare adeguatamente, rispetto all’assunto del reclamante secondo cui i fatti ascritti sarebbero “meno gravi” dell’assenza ingiustificata dal servizio che, fino a dieci giorni, legittima la sola sanzione conservativa, affermando che: “l’assenza ingiustificata dal servizio di un dipendente risulta infatti meno grave della condotta di colui che invece pur risultando regolarmente in servizio sceglie di intrattenersi con altri oltre l’orario consentito, senza aver svolto interamente i compiti affidatigli e connaturati alle proprie mansioni. Trattasi, evidentemente, di grave inadempimento degli obblighi contrattuali che gravano sul lavoratore dipendente che denota un elemento intenzionale particolarmente intenso (non completo il servizio e vado a pranzo per un lasso di tempo molto ampio, per due giorni consecutivi) e che peraltro hanno comportato necessariamente una falsa attestazione da parte del lavoratore”.
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