TAR Molise. L’accesso dei consiglieri non può essere “generalizzato” e “permanente”

Il Tar esamina un ricorso di consiglieri regionali avverso il  “provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione all’accesso area “Contabile e Patrimonio” del sistema Urbi Smart, nonché “per l’accertamento del diritto all’ottenimento delle credenziali di accesso al sistema Urbi Smart … o in subordine di altra modalità di accesso che consenta l’immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa al fine di assicurare l’attività di controllo tipica del Consigliere regionale”.

I giudici, pur richiamando la precedente decisione del Consiglio di Stato, nella qual si afferma che  “l’accesso ai documenti esercitato dai consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio che lo astringe(Cons. Stato, Sez. V, 02.03.2018 n. 1298), perviene a conclusioni diverse, rigettando il ricorso.

In particolare, affermano i giudici, resta ferma la regola per cui l’esercizio del diritto di accesso presuppone la presentazione di una richiesta specifica e puntuale, che deve riferirsi a documenti preesistenti e già formati.

Invece, nel caso di specie, il rilascio delle credenziali di accesso all’area “Contabile e Patrimonio” del sistema Urbi Smart, nei termini richiesti dai ricorrenti, consentirebbe ai consiglieri regionali di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell’ente in mancanza di apposita istanza.

Tale forma di accesso “diretto” si risolve in un monitoraggio assoluto e permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto, che, così declinato, eccede strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell’ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull’esercizio della funzione propria dell’area “Contabile e Patrimonio” e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri regionali.

In tal senso, prosegue il TAR, è stato affermato che “è legittimo il diniego opposto alla richiesta tendente ad ottenere la documentazione relativa a molteplici settori dell’Ente ed ancorata non ad un determinato periodo di tempo, ma sostanzialmente riferita anche ad epoche future. Infatti una richiesta così strutturata, tesa ad utilizzare, in lettura, gli applicativi informatici del Comune, appare preordinata a compiere un sindacato generalizzato sull’attività, presente, passata e futura, degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell’Ente e non risulta strumentale al mandato politico, che deve essere riferito a singole problematiche che di volta in volta interessano l’elettorato e desumibili da atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione … omissis … In definitiva, compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata (TAR Toscana, I, 30.3.2016, n. 563). Pertanto, è condivisibile l’assunto posto a fondamento del contestato diniego, secondo cui il rilascio delle richieste credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita e della contabilità” (TAR Toscana, Sez. I, 22.12.2016 n. 1844).

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