il diritto di accesso non si estende a documenti prodotti da altre amministrazioni

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4122/2019 (link in fondo alla pagina) esamina la richiesta di una testata giornalistica, al Garante per la protezione dei dati personali, finalizzata all’accesso alla memoria di costituzione, alla sentenza definitiva del giudizio, all’ammontare delle spese e ai documenti contabili di liquidazione degli onorari agli avvocati incaricati.

I giudici, preliminarmente affermano che la posizione del giornalista non si distingue, in tale ambito, da quella del comune cittadino, ribadendo che, affinché il diritto sia esercitabile, in ogni caso, è necessario che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Peraltro, il diritto di accesso civico generalizzato non è riconosciuto dall’ordinamento per controllare l’attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti.

Inoltre, affermano i giudici del TAR, il diritto di accesso civico generalizzato, non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla pubblica amministrazione oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato. La domanda di accesso, quindi, avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di specie, al Tribunale civile di Roma e non al Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione, il Tribunale aggiunge che, essendo documenti e le informazioni chieste dal ricorrente relativi ad un incarico professionale conferito prima dell’entrata in vigore della norma sugli obblighi di pubblicazione, non vi è alcun diritto alla ostensione del documento, in quanto nessun obbligo di pubblicazione ancora sussisteva, all’epoca della formazione degli atti.

In applicazione del principio di non retroattività della legge, infatti, non può essere esercitato oggi un diritto che non era riconosciuto dalla legge in vigore al momento in cui si è verificata la relativa fattispecie costitutiva.

Il ricorrente, al fine di smentire la suddetta tesi, richiama la circolare ministeriale per la semplificazione e la pubblica amministrazione numero 2 del 2017 che estenderebbe l’accesso civico anche a informazioni o documenti esistenti in data anteriore all’entrata in vigore della legge.

La circolare richiamata, affermano i giudici del TAR; non è condivisibile per le ragioni appena esposte e, comunque, per la natura propria di essa, non è vincolante per il giudice, né per la pubblica amministrazione.

testo della decisione

 

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