Un’Amministrazione comunale, con una ordinanza sindacale ingiunge la rimozione di materiali ingombranti rinvenuti su un terreno in proprietà, una volta constatata la permanente presenza di “accumuli di rifiuti, classificabili a vista non pericolosi e comunemente gestibili (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.)” disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Il proprietario ricorre al TAR avverso l’ordinanza ritenendo di non esserne obbligato, non essendo responsabile del deposito dei materiali e ottiene ragione.
Il TAR, richiamando la “costante e condivisa giurisprudenza” afferma:
a) “in tema di rifiuti, affinché il proprietario del suolo sia condannato agli adempimenti previsti dall’art. 192 del D.lgs. 152/2006 è necessario che l’accertamento della sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio, anche se tale accertamento è fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una espressa previsione di legge nazionale, una responsabilità da posizione del proprietario” (Cons. di St., sez. IV, 7 giugno 2018 n. 3430)”.
b) “l’ esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene; per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 10 novembre 2016 n. 1110).
c) “in base al D.Lgs. n. 152/2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l’obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l’esperimento di adeguata istruttoria, l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, meramente in ragione di tale qualità (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 febbraio 2015 n. 232);
d) “l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).
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