(sf) Con il provvedimento n. 50 del 9 febbraio scorso il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso a seguito di una richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 (modificato al FOIA), proprio riguardo alla ostensibilità di documenti relativi a un procedimento disciplinare, richiesti ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
Al riguardo il Garante afferma che “la stessa natura disciplinare del procedimento ai cui atti si intende accedere sembrerebbe suscettibile di determinare, nel caso di accoglimento dell’istanza, quel “pregiudizio concreto” al diritto alla protezione dei dati personali tale da legittimarne il diniego, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Del resto, gli atti del procedimento disciplinare sono, salvo specifiche eccezioni, preclusi all’accesso “documentale” ai sensi della legge n. 241/90 e della relativa normativa di attuazione, proprio in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati.”
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