Al fine di esercitare, in un procedimento di gara per l’affidamento di contratti pubblici, il diritto di accesso riguardo ad informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da intendersi in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (Cons. Stato, V, ord. 27 marzo 2020, n. 2150).
È quanto afferma il Consiglio di Stato (sentenza in fondo alla pagina) accogliendo il ricorso nei confronti della sentenza di primo grado che riteneva, ai fini dell’accesso, che “l’interesse difensivo debba essere valutato in astratto e comunque in senso ampio e comprensivo di qualsivoglia mezzo di tutela (tra cui l’azione risarcitoria); conseguentemente le necessità difensive poste a fondamento dell’istanza di accesso escludono in ogni caso l’operatività del limite previsto dall’art. 53, comma 5, lett.a), del predetto d.lgs. n. 50 del 2016.”
Richiamando lo stesso articolo, invece, il Consigli di Stato afferma che “Il limite all’ostensibilità è subordinato all’espressa “manifestazione di interesse” da parte dell’impresa interessata, cui incombe l’onere dell’allegazione di motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale sia dimostrata l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia”
video sintesi della sentenza
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