(Amedeo Di Filippo) L’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità degli atti che possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine; solo quelli per i quali è stato disposto il sequestro o coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Lo sostiene la sezione di Catania del Tar Sicilia nella sentenza n. 299 del 1° febbraio.
Nel caso di specie, è stato chiesto al Comune l’accesso al verbale di sopralluogo della Polizia municipale relativa ad alcuni lavori e agli atti relativi ad alcune segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica. Il Comando di P.M. ha negato l’accesso richiesto, essendo gli atti inseriti in informative dirette all’autorità giudiziaria ed avendo agito il personale della municipale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.
La sezione catanese del Tar Sicilia accoglie il ricorso, rilevando come la giurisprudenza abbia chiarito che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti che possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: possono essere sottratti al diritto di accesso solo quelli per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto.
Gli atti posti in essere da una P.A. nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali anche dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte del giudice, cosicché non può legittimamente impedirsi l’accesso garantito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24.
Qualora si assumesse il contrario – ragionano provocatoriamente i giudici – sarebbe sufficiente per l’amministrazione presentare una denuncia agli organi giudiziari per sottrarre in modo del tutto arbitrario intere categorie di documenti dal diritto di accesso.
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